Il presente avviso intende finanziare:
INTERVENTO 1: attivazione presso imprese operanti sul territorio della Regione Puglia di tirocini, finalizzati al successivo inserimento occupazionale nelle forme di cui all’Intervento 2 del presente avviso, della durata minima di 720 ore e massima di 960 ore e con previsione di erogazione di una indennità di frequenza, di importo pari ad euro 5,00 per ogni ora di effettiva presenza e, comunque, per un importo complessivo non superiore ad euro 4.800,00, al lordo delle ritenute ed imposte di legge se ed in quanto dovute; tale indennità sarà per il 50% a carico della Regione Puglia e per il restante 50% a carico del soggetto ospitante.
INTERVENTO 2: erogazione di incentivi per l’assunzione, rivolti alle imprese ospitanti che, al termine del periodo di tirocinio, assumono il tirocinante o, in caso di più tirocinanti, assumono almeno il 50% di essi con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore alle 24 ore settimanali. Il contributo per l’assunzione è concesso nell’intensità massima del 50% del costo salariale lordo calcolato nei 12 mesi successivi all’assunzione.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, direttamente o per il tramite delle organizzazioni datoriali di riferimento, le imprese di qualsiasi dimensione, le cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Le imprese potranno accedere agli incentivi solo per le assunzioni effettuate presso le sedi ubicate nel territorio della Regione Puglia. Sono escluse dal finanziamento le imprese:
- che non siano operative alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- che si trovino in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà;
- che, in seguito ad ispezioni degli organi di controllo competenti e di provvedimenti giurisdizionali, siano risultate, nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del presente avviso pubblico, non in regola con le normative sul lavoro, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e/o con gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi;
- che non siano in regola con gli obblighi di scrittura o altra documentazione obbligatoria nonché con il rispetto delle comunicazioni obbligatorie in tema di assunzioni;
- che non applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- che non siano in regola con gli obblighi occupazionali in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- che, nei 12 mesi precedenti la richiesta di accesso al finanziamento abbiano, in una o più unità produttive ubicate in Puglia, fatto ricorso alla CIGS e alla mobilità relativamente a lavoratori adibiti alle stesse mansioni che saranno attribuite ai lavoratori da assumere e in riferimento ai quali si chiede l’incentivo;
- che nei 12 mesi precedenti la richiesta di accesso al finanziamento abbiano, in una o più unità produttive ubicate in Puglia, effettuato licenziamenti collettivi o individuali per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa e che hanno coinvolto lavoratori adibiti alle stesse mansioni che saranno attribuite ai lavoratori da assumere e in riferimento ai quali si chiede l’incentivo;
E’ condizione imprescindibile per l’erogazione dell’incentivo che l’impresa non benefici e non abbia beneficiato di altro contributo della medesima natura previsto dalla Regione Puglia per le stesse finalità e per lo stesso lavoratore.
I requisiti per l’ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno persistere sino alla data di erogazione finale dei contributi.
DESTINATARI
I destinatari degli interventi previsti nel presente avviso sono i disoccupati/e o inoccupati/e, anche di lunga durata, qualificati come soggetti svantaggiati che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che, alla data di attivazione del tirocinio, risultino aver conseguito il titolo di studio da non più di dodici mesi;
- ovvero, in alternativa, età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che siano inoccupati/disoccupati di lunga durata (inoccupati/disoccupati da più di sei mesi);
- possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di un titolo di laurea (triennale, specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da Università straniere);
- status di inoccupato/a o disoccupato/a, privo/a di qualsiasi rapporto di lavoro e di qualsiasi forma di sostegno al reddito, risultante da idonea attestazione rilasciata dal centro per l’impiego competente per territorio, o, in alternativa, da autocertificazione resa ai sensi del D.p.R. n. 445 del 2000;
- residenza nel territorio regionale da almeno 2 anni;
- cittadini italiani e comunitari, nonché stranieri regolarmente soggiornanti;
- non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;
- non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante dell’impresa o con uno dei consiglieri di amministrazione o con il tutor tecnico (responsabile aziendale);
- non rivestire cariche societarie all’interno dell’impresa ospitante.
I requisiti di età e residenza devono sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione da parte del soggetto ospitante; il requisito di residenza deve permanere per tutta la durata del tirocinio e del successivo rapporto di lavoro; l’eventuale requisito del possesso del titolo di studio da non oltre dodici mesi deve sussistere alla data di attivazione del tirocinio; lo status di inoccupato/disoccupato, anche di lunga durata, deve sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione da parte del soggetto ospitante e permanere per tutta la durata del tirocinio. Nel caso di perdita del suddetto status (inoccupato/a o disoccupato/a), si determinerà l’interruzione del tirocinio.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO E MODALITÀ ATTUATIVE
Il numero massimo di tirocinanti che ciascun soggetto può ospitare sarà:
- impresa fino 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- impresa che occupa da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti;
- impresa che occupa più 20 dipendenti a tempo indeterminato: il 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
INTERVENTO 2: Al termine del tirocinio la Regione riconosce un incentivo in favore dell’impresa che procede all’assunzione del tirocinante o, se più di uno, almeno al 50% dei tirocinanti, con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore a 24 ore settimanali e attribuzione della qualifica corrispondente a quella acquisita con l’intervento di tirocinio.
Tale assunzione dovrà essere effettuata, pena la decadenza dalla ammissione al beneficio, entro 20 giorni dalla conclusione del tirocinio. L’importo del contributo è fissato nell’intensità massima del 50% del costo salariale lordo calcolato nei 12 mesi successivi all’assunzione.
SCADENZA: Fino ad esaurimento fondi.