L’articolo 1 del decreto legge 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione (nella misura mensile massima di € 650), per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale; l’incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi. L’incentivo può essere autorizzato fino all’ esaurimento delle risorse specificamente stanziate.
1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
Giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
2. Rapporti incentivati.
- Assunzione a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (part-time).
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
L’incentivo non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici.
L’incentivo spetta per l’assunzione degli apprendisti, in considerazione della circostanza che l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167 definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto;
L’incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.
In considerazione della circostanza che l’incentivo è finalizzato a promuovere l’occupazione e che la sua misura è determinata in riferimento alla retribuzione del lavoratore, l’incentivo stesso non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Infatti, in assenza di somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato, almeno ai fini dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013;
inoltre l’indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non costituisce retribuzione in senso proprio – perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa – per cui manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso.
L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza.
- Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
In tal caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la
trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio. È possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza (es.: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 – 31.01.2014: la trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).
L’incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di disponibilità, analogamente a quanto illustrato sopra circa l’assunzione a tempo indeterminato.
3. Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro (€ 650,00) per lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi. In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore
non è somministrato a nessun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità; come detto al paragrafo precedente, tali eventuali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio (es.: il 1° ottobre 2013
l’agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l’agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l’agenzia somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015).
4. Decorrenza delle assunzioni incentivabili.
Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013.
Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo.
Gli incentivi sono subordinati: alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
· l’adempimento degli obblighi contributivi;
· l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
· il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
· all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
· alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);
· alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (circa l’articolo 40, vedi l’allegato 4);