Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:
- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- imprese individuali gestite da donne.
La definizione delle imprese femminili è stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.
Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in particolare:
- possibilità di prenotare direttamente la garanzia;
- priorità di istruttoria e di delibera;
- esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo;
- copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni.
Per prenotare la garanzia l’ impresa deve inviare l’apposito modulo al Gestore tramite posta (raccomandata A/R) o fax (0647915005) o posta elettronica certificata (bdm-mcc@postacertificata.mcc.it). Ottenuta la delibera di approvazione del Comitato di gestione del Fondo, l’impresa può recarsi presso un intermediario finanziario (banca, società di leasing o confidi) che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.
La prenotazione della garanzia è una procedura facoltativa. Le imprese femminili possono anche utilizzare il normale iter di accesso, rivolgendosi senza prenotazione a un intermediario finanziario che presenterà la domanda al Gestore del Fondo.