Al giorno d’oggi l’attività di vendita online di prodotti può rappresentare un’alternativa alla crisi e una valida opportunità nel trovare nuovi clienti. In questa prima parte illustreremo gli adempimenti da seguire per avviare un sito di e-commerce fino ad elencarvi le misure attualmente operative per l’ottenimento di incentivi utili all’avvio di tale attività.
In merito agli adempimenti occorre distinguere due situazioni, la prima nel caso di avvio dell’attività di e-commerce senza la preventiva presenza di un’impresa già operativa che opera sul mercato con un negozio fisico, la seconda riguarda l’avvio dell’attività di vendita online tramite un’impresa commerciale preesistente e già operativa. Teniamo inoltre presente che gli adempimenti burocratici sono uguali indipendentemente dalla veste giuridica (ditta individuale o società) che si andrà a scegliere per lo svolgimento dell’attività commerciale.
Nel primo caso occorrerà seguire i diversi step burocratici necessari per il normale avvio di un’attività di impresa, quindi, tramite Comunicazione Unica da presentare al Registro Imprese, si dovrà procedere:
- all’apertura della P. IVA presso l’Agenzia delle Entrate (tenendo presente che il codice ATECO di riferimento sarà: 47.91.10: Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet);
- all’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui avrà sede l’impresa;
- alla presentazione della SCIA (entro 30 giorni dall’inizio dell’attività) presso la Camera di Commercio della provincia in cui avrà sede l’impresa;
- all’iscrizione presso la Gestione INPS di appartenenza.
- alla presentazione della SCIA presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune nel quale ha sede l’attività d’impresa.
E’ obbligatorio comunicare inoltre all’Agenzia delle Entrate:
- l’indirizzo del sito web di riferimento;
- i dati identificativi dell’Internet Service Provider;
- l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e il numero di fax di riferimento dell’azienda.
Infine, qualora si intenda svolgere l’attività nell’ambito dell’UE è necessaria l’iscrizione nel VIES (VAT Information Exchange System il quale rappresenta un sistema di scambio di informazioni tra paesi membri dell’Unione Europea al fine di consentire una corretta fiscalità).
Nel secondo caso (esercizio dell’attività online in aggiunta a quella fisica già esistente) occorrerà sostanzialmente comunicare il nuovo codice attività (47.91.10: Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet), in aggiunta a quello esistente, sia all’Agenzia delle Entrate (tramite il modello AA9/11 per ditte individuali e AA7/10 per società) dove dovrà essere comunicato anche:
- l’indirizzo del sito web di riferimento;
- i dati identificativi dell’Internet Service Provider;
- l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e il numero di fax di riferimento dell’azienda.
sia alla Camera di Commercio della provincia in cui avrà sede l’impresa, presentando anche entro 30 giorni dall’inizio attività la SCIA attraverso il quale denunceremo l’avvio dell’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza.
Infine occorrerà presentare anche in questo caso la SCIA presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune nel quale ha sede l’attività d’impresa e iscriversi al VIES per l’esercizio di operazioni commerciali nell’ambito dei paesi UE.
Con riferimento agli adempimenti appena visti, il loro mancato rispetto espone l’attività all’applicazione di specifiche sanzioni, quali:
- in caso di mancata comunicazione dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate si applicherà una sanzione che potrà variare dai 516,00 euro ai 2.064,00 euro. La sanzione verrà ridotta ad un quinto del minimo (€ 103,20) nel caso in cui si provvederà alla regolarizzazione entro 30 giorni dall’invito ricevuto dall’Ufficio a regolarizzare la posizione;
- in caso di mancata comunicazione presso la Camera di Commercio si applicherà una sanzione che potrà variare da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Nel caso in cui la denuncia avverrà nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione sarà ridotta ad un terzo.
Con riferimento ai possibili incentivi attualmente operativi il Bando della Regione Puglia denominato N.I.D.I. (Nuove Iniziative D’Impresa) permette a giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni e donne disoccupate di avviare nuove attività d’impresa anche nel settore del commercio online.
Per questa tipologia di misura le agevolazioni possono coprire dall’80% fino al 100% delle spese ammissibili, attraverso l’erogazione di contributi metà a fondo perduto e metà con prestito rimborsabile a tasso agevolato. L’agevolazione varia a seconda dell’importo dell’intero investimento che non potrà superare € 150.000. In questo caso le aziende che verranno finanziate non potranno svolgere altre attività di commercio tradizionale al dettaglio o all’ingrosso (quindi l’attività deve essere limitata al solo esercizio della vendita online di prodotti). Con l’introduzione dell’E-Commerce tra le attività finanziabili sono state introdotte nuove voci di spesa ammissibili tra le spese di gestione del progetto: canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati, servizi software, servizi “cloud”, servizi informativi, housing, registrazioni di domini, servizi di ottimizzazione e posizionamento del sito web sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing. Infine con riferimento alle spese di gestione relative al primo anno di attività è stato previsto un innalzamento del fondo perduto sulle stesse pari ad € 10.000 contro gli € 5.000 inizialmente previsti. E’ importante ricordare che per accedere a questa forma di finanziamento, in seguito alla presentazione della domanda, il candidato sarà convocato per un colloquio preliminare volto a valutare l’adeguatezza e la coerenza delle competenze possedute dallo stesso considerando sia il grado di istruzione, sia l’eventuale esperienza lavorativa pregressa rispetto alla specifica attività che si dovrà avviare.
Altra forma di finanziamento dell’attività di commercio elettronico riguarda la Misura “Titolo II – Capo III” il quale prevede un’agevolazione rappresentata dalla somma di un contributo in conto interessi su un mutuo stipulato con una Banca e un contributo aggiuntivo in conto impianti rappresentato dal 20% a fondo perduto sull’acquisto di attrezzature nuove di fabbrica che siano strumentali all’esercizio dell’attività di E-Commerce. Anche in questo caso saranno quindi ammissibili a finanziamento le spese relative alla realizzazione del Sito Internet, all’acquisto del dominio e delle licenze d’uso di eventuali software, di servizi di posizionamento e di servizi informativi vari, nonché tutte l’attrezzatura Hardware necessaria all’esercizio dell’attività. Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede nella Regione Puglia e iscritte al Registro Imprese.
Infine con esclusivo riferimento ai produttori di prodotti agricoli, ittici e di acquacoltura l’articolo 3 della legge 216/2014 prevede un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta pari al 40% e per un massimo di € 50.000 l’anno con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Le spese dovranno riguardare: le attrezzature Hardware, i Software, la progettazione e l’implementazione del Sito Web, lo sviluppo di database e di sistemi di sicurezza, nonché eventuali servizi informatici.
Il contributo (credito d’imposta) che sarà riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità sarà indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi e sarà poi utilizzato in compensazione. Il credito d’imposta non è inoltre cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre agevolazioni concesse con fondi europei con esclusivo riferimento ai costi ammissibili che hanno dato diritto all’agevolazione.
Qualora vogliate ricevere una consulenza specifica per l’avvio della Vs. attività di commercio elettronico inviateci una mail o contattateci tramite la sezione Contatti del nostro sito