La misura agevolativa TITOLO II consiste come già anticipato in un altro articolo nella concessione da parte della Regione Puglia della somma delle seguenti agevolazioni:
- interessi maturati, per i primi 5 o 7 anni di investimento (variabili a seconda della tipologia d’intervento), su un Mutuo stipulato con una Banca (Soggetto Finanziatore);
- contributo aggiuntivo in conto impianti rappresentata dal 20% a fondo perduto sull’acquisto di attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica.
alle PMI pugliesi operanti nei settori: Commercio, Artigianato, Manifatturiero e dei Servizi.
Il presente articolo, sulla base di alcuni quesiti formulati sul portale Sistema Puglia, vuol fornirvi dei chiarimenti e delle precisazioni in merito alla corretta interpretazione dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso del nuovo Titolo II ai sensi del Capo III del Regolamento Regionale Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione n.17/2014 tenendo presente anche il vecchio regime agevolativo.
- Con riferimento ai soggetti proponenti che possono presentare la domanda a valere sul nuovo TITOLO II, le aziende alla data di presentazione della domanda devono essere costituite ed iscritte nel registro delle imprese a differenza del vecchio Titolo II in base al quale un’azienda oltre ad essere costituita, iscritta nel registro delle imprese da almeno tre mesi e in possesso di partita Iva doveva essere in grado di dimostrare la sua piena operatività in termini di rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori.
- Con riferimento alla data di inizio dell’investimento, possono essere ammessi a finanziamento solo ed esclusivamente le spese realizzate in data successiva al rilascio da parte della procedura telematica avviata dal Soggetto Finanziatore (Banca) della Dichiarazione di ammissibilità (Allegato D). Pertanto, la data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente (Azienda), attestata all’interno della dichiarazione di ammissibilità (Allegato D), determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un titolo di spesa con data antecedente alla data di cui sopra, l’intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile.
- In caso di acquisto di immobile non è ammissibile il solo ed esclusivo acquisto dell’immobile da adibire ad esercizio dell’attività come avveniva con il vecchio bando ma con il nuovo Titolo II è possibile l’acquisto dell’immobile solo se esso rientra in un piano di investimento organico e funzionale in cui a titolo d’esempio è compresa anche la realizzazione di opere murarie e l’accquisto di attrezzature e macchinari strumentali all’attività da svolgere.
- In caso di acquisto di immobile sono ammissibili esclusivamente i costi diacquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Non è ammissibile l’acquisto di un immobile da parenti o affini fino al terzo grado dei soci, nel caso di società proponente, o del titolare, nel caso di ditta proponente, nonché dal coniuge del titolare o dei soci.
- In caso di acquisto di immobile è necessario che all’atto della presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente (Azienda) per il tramite della Banca si sia stipulato un preliminare di acquisto dell’immobile.